Articolo 5
Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo
1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano
alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare
gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il
compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro
trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto
delle strategie nazionali.
Articolo 18
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle
disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla
presente direttiva.
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