Articolo 4
Gerarchia dei rifiuti
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità
della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei
rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
2. Nell’applicare la gerarchia dei
rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a
incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino
dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di
ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti.
Nessun commento:
Posta un commento